Direttive che estendono la portata del principio di pari trattamento per gli uomini e le donne (che inizialmente, nel trattato di roma, riguardava esclusivamente la retribuzione). Il principio è stato esteso ad ambiti quali l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (direttiva 76/207/cee del consiglio, del 9.2.1976, gu l 39), ai regimi obbligatori di sicurezza sociale (direttiva 79/7/cee del consiglio, del 19.12.1978, gu l 6), ai regimi professionali di sicurezza sociale (direttiva 86/378/cee del consiglio, del 24.7.1986, gu l 225), a coloro che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo (direttiva 86/613/cee del consiglio, dell’11.12.1986, gu l 359), alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/cee del consiglio, del 19.10.1992, gu l 348) e a coloro che fruiscono di un congedo parentale (direttiva 96/34/cee del consiglio, del 19.6.1996, gu l 145).